Premesso che:
a seguito della richiesta inoltrata dall'ISTAT all'ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT, in merito alle indicazioni da ricevere per il trattamento contabile delle detrazioni fiscali del "bonus 110" e del "Transition plan 4.0", l'organismo comunitario ha stabilito che, entrambe le detrazioni, devono essere classificate in modo diverso: "crediti fiscali non pagabili" quelle del "bonus110" e "crediti fiscali pagabili" quelle del "Transition plan 4.0";
l'impostazione di tali direttive, ad avviso dell'interrogante, risulta completamente errata, in quanto le esposte misure agevolative fiscali rappresentano in realtà, entrambe, detrazioni di natura fiscale e alla scadenza, danno il diritto a scontare le tasse, ma non al rimborso cash; pertanto, a giudizio dell'interrogante, le detrazioni fiscali del "Transition plan 4.0" non possono essere classificate come sussidi, anche nel caso in cui riducano i contributi sociali delle imprese, poiché non generano alcuna spesa aggiuntiva per l'amministrazione dello Stato, ma in realtà hanno solo l'effetto di ridurre le entrate erariali future e pertanto ricadono anch'esse nella categoria dei "crediti fiscali non pagabili";
al riguardo, l'interrogante evidenzia altresì che nella risposta da parte di EUROSTAT ed inviata all'ISTAT, è stato fatto riferimento al "Manual on Government deficit and debt (MGDD), registrazione dei crediti fiscali, sezione 2.2.2" in cui si riporta la seguente delibera: "20. "Il SEC 2010 distingue due categorie di crediti d'imposta: 1) crediti d'imposta 'non esigibili' (noti anche come non rimborsabili), che sono quelli limitati all'importo del debito d'imposta durante l'esercizio (o più esercizi fiscali in cui è consentito il riporto). 28. "i crediti d'imposta non esigibili sono trattati come entrate fiscali negative e non come spese, saranno iscritti quando sono utilizzati a riduzione del debito d'imposta, incidendo sui conti per l'esatto ammontare utilizzato ogni anno";
l'interrogante rileva al riguardo che, alla luce di quanto riportato, gli effetti altamente negativi e penalizzanti dal punto di vista fiscale, nei confronti dell'Italia, in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, oltre ad alimentare confusione (considerato il disordine generato tra sconti fiscali e sussidi inficiando le misure previste) evidenziano gravi responsabilità da parte dell'Istituto nazionale di statistica, in relazione alle argomentazioni infondate e pretestuose valutato che è stato considerato tale scenario come un sussidio che avrebbe dato luogo ad un aumento di spesa pubblica, rendendo le detrazioni "payable tax credit",
si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se non convenga che sia urgente e necessario rivedere l'impostazione fornita da ISTAT sulla classificazione delle detrazioni del "Transition plan 4.0", attraverso iniziative anche in sede europea, finalizzate a riconsiderare le impostazioni di EUROSTAT sulla natura delle detrazioni del "Transition plan 4.0", che erroneamente sono state classificate come "crediti fiscali pagabili", in quanto non danno luogo ad alcuna spesa dello Stato, ma, in realtà, l'unico impatto sul bilancio pubblico si configura attraverso la riduzione delle entrate future, fiscali o contributive;
quali iniziative di competenza intenda di conseguenza intraprendere, al fine di garantire un quadro normativo in relazione a quanto esposto, certo e comprensibile, considerata l'evidente falla determinatasi nella politica fiscale attualmente prevista nel nostro Paese, ed evitare il perpetuarsi di tale inefficienza, anche in relazione all'obiettivo di approvare in tempi rapidi il "Superbonus industria", che consente l'estensione della cessione del credito, misura particolarmente attesa dalle imprese, al fine di disporre della necessaria liquidità aggiuntiva.